Art. 16. Ulteriori competenze della Giunta regionale 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita' ed assistenza sociale o dell'Assessore ai lavori pubblici, determina le modalita' per la liquidazione dei contributi di cui agli artt. 10 e 13 e individua l'eventuale documentazione da presentare in aggiunta a quella prevista dagli artt. 11 e 14.