Art. 16.
             Ulteriori competenze della Giunta regionale
 
   1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita' ed
assistenza sociale o dell'Assessore ai lavori pubblici, determina  le
modalita'  per  la liquidazione dei contributi di cui agli artt. 10 e
13 e individua l'eventuale documentazione da presentare in aggiunta a
quella prevista dagli artt. 11 e 14.