Art. 19. Disposizioni finanziarie 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata, per gli anni 1992 e 1993, la spesa annua complessiva di lire 3.320 milioni, cosi' suddivisa: a) lire 2.800 milioni per l'applicazione del Capo III, a valere sull'istituendo capitolo 53400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso; b) lire 520 milioni per l'applicazione dei Capi V e VI, a valere sul capitolo 61240 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso, che presenta la disponibilita' di lire 270 milioni. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede: a) per l'anno 1992 mediante utilizzo per lire 3.050 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno in corso (cod. E.4); b) per l'anno 1993 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.