Art. 19.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata, per gli
anni  1992  e 1993, la spesa annua complessiva di lire 3.320 milioni,
cosi' suddivisa:
     a)  lire 2.800 milioni per l'applicazione del Capo III, a valere
sull'istituendo capitolo  53400  del  bilancio  di  previsione  della
Regione per l'anno in corso;
     b) lire 520 milioni per l'applicazione dei Capi V e VI, a valere
sul  capitolo  61240  del  bilancio  di  previsione della Regione per
l'anno in corso, che presenta la disponibilita' di lire 270 milioni.
   2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:
     a) per l'anno 1992 mediante  utilizzo  per  lire  3.050  milioni
dello  stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'apposito
accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della  Regione
per l'anno in corso (cod. E.4);
     b)  per  l'anno 1993 mediante utilizzo delle risorse disponibili
iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.