Art. 2. Coordinamento con le norme edilizie 1. Le norme della presente legge, nonche' quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), per gli edifici pubblici e aperti al pubblico, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensi del comma due dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi del comma due dall'art. 3, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e strumenti urbanistici contrastanti con esse.