Art. 2.
                 Coordinamento con le norme edilizie
 
   1. Le norme della presente legge, nonche' quella di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in
attuazione  dell'art.  27  della  legge  30  marzo   1971,   n.   118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme  in  favore  dei  mutilati ed invalidi civili), per gli edifici
pubblici e aperti al pubblico, e le prescrizioni tecniche del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,  emanate  ai
sensi  del  comma  due  dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle
barriere  architettoniche  negli  edifici  privati),  per gli edifici
privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi  del
comma  due  dall'art.  3, prevalgono sulle disposizioni contenute nei
regolamenti edilizi comunali e  sui  piani  e  strumenti  urbanistici
contrastanti con esse.