Art. 21.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma tre
dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrera' in vigore  il  giorno
successivo  a  quello  della  data  di  pubblicazione  nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare come legge della regione autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 17 giugno 1992
 
                               LANIVI