Art. 3.
         Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
          ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
 
   1.  I  progetti  relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici esistenti,  sono  redatti  in
osservanza  delle  prescrizioni  tecniche  stabilite  dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per  gli  edifici
pubblici  e  delle  prescrizioni  tecniche  emanate  con  decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 per  gli  edifici
privati,  ivi  compresi  quelli  aperti  al  pubblico,  per gli spazi
privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale
pubblica.
   2.  Al   fine   di   garantire   l'eliminazione   delle   barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati esistenti ed in ogni
spazio  aperto  al  pubblico,  la  Giunta  regionale  puo' deliberare
ulteriori prescrizioni tecniche, anche diverse da quelle  di  cui  al
comma  uno,  e  in  ogni  caso  volte a perseguire le finalita' della
presente legge.
   3. Le disposizioni di cui al comma due si applicano anche per  gli
interventi  di  ristrutturazione  parziale  di  edifici  pubblici  di
prorieta'  dell'Amministrazione  regionale,  degli  enti   locali   e
dell'USL,  di  edifici in edilizia residenziale pubblica e di edifici
privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico,  limitatamente  allo
specifico intervento progettato.
   4.  Le  prescrizioni  tecniche  di  cui  ai commi uno e due non si
applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto  di  normative
tecniche  specifiche,  non  possono  essere realizzati senza barriere
architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso  e'
riservato ai soli addetti specializzati.
   5.  Per  gli  edifici  pubblici  esistenti,  non  assoggettati  ad
interventi di ristrutturazione, ai quali  sono  apportate,  ai  sensi
dell'art.  1  del  Regolamento  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n.  384,  le  possibili  e  conformi
varianti,  l'accesso  ai benefici della presente legge e' subordinato
all'esecuzione di opere volte a conseguire livelli di  accessibilita'
non  inferiori  a quelli previsti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.