Art. 3. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica. 2. Al fine di garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati esistenti ed in ogni spazio aperto al pubblico, la Giunta regionale puo' deliberare ulteriori prescrizioni tecniche, anche diverse da quelle di cui al comma uno, e in ogni caso volte a perseguire le finalita' della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma due si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici di prorieta' dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'USL, di edifici in edilizia residenziale pubblica e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. 4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi uno e due non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati. 5. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, le possibili e conformi varianti, l'accesso ai benefici della presente legge e' subordinato all'esecuzione di opere volte a conseguire livelli di accessibilita' non inferiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.