Art. 4. Interventi finanziari per l'abbattimento di barriere architettoniche 1. La Giunta regionale elabora piani di intervento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico esistenti, di proprieta' dell'Amministrazione regionale, degli enti locali territoriali o dell'USL. 2. I piani di intervento elaborati, con criteri di priorita' e funzionalita', sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno dagli enti locali territoriali, dall'USL e, per i beni di proprieta' dell'Amministrazione regionale, dall'Ufficio demanio e patrimonio dell'Assessorato regionale delle finanze, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente. 3. I piani di intervento sono approvati con deliberazioni del Consiglio regionale. 4. La Regione, per gli interventi previsti nei piani di cui al comma uno da attuarsi sugli edifici di proprieta' degli enti locali territoriali o dell'USL, interviene fino alla concorenza dell'intera spesa, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori. 5. All'esecuzione degli interventi previsti nei piani di cui al comma uno, da attuarsi sugli edifici di proprieta' dell'Amministrazione regionale, provvede l'Assessorato dei lavori pubblici.