Art. 4.
Interventi finanziari per l'abbattimento di barriere architettoniche
 
   1.  La  Giunta  regionale  elabora piani di intervento finalizzati
all'eliminazione  delle  barriere   architettoniche   dagli   edifici
pubblici    e   aperti   al   pubblico   esistenti,   di   proprieta'
dell'Amministrazione regionale,  degli  enti  locali  territoriali  o
dell'USL.
   2.  I  piani  di  intervento elaborati, con criteri di priorita' e
funzionalita', sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno
di ogni anno dagli enti locali territoriali, dall'USL e, per  i  beni
di  proprieta' dell'Amministrazione regionale, dall'Ufficio demanio e
patrimonio dell'Assessorato regionale  delle  finanze,  hanno  durata
triennale e possono essere aggiornati annualmente.
   3.  I  piani  di  intervento  sono approvati con deliberazioni del
Consiglio regionale.
   4. La Regione, per gli interventi previsti nei  piani  di  cui  al
comma  uno  da attuarsi sugli edifici di proprieta' degli enti locali
territoriali o dell'USL, interviene fino alla concorenza  dell'intera
spesa,  comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e
direzione lavori.
   5. All'esecuzione degli interventi previsti nei piani  di  cui  al
comma    uno,    da    attuarsi    sugli    edifici   di   proprieta'
dell'Amministrazione regionale,  provvede  l'Assessorato  dei  lavori
pubblici.