Art. 5. Modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. Alla liquidazione del finanziamento a favore degli enti locali territoriali o dell'USL si provvede con le seguenti modalita': a) 50% su presentazione, da parte dell'ente locale territoriale o dell'USL, del contratto d'appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di una dichiarazione, rilasciata dal Comune, attestante l'avvenuto inizio dei lavori; b) 40% su presentazione, da parte dell'ente locale territoriale o dell'USL, di idonea documentazione comprovante che il valore dei lavori gia' eseguiti e' pari almeno all'importo di cui alla lettera a); c) 10% su presentazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori.