Art. 5.
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti
 
   1.  Alla liquidazione del finanziamento a favore degli enti locali
territoriali o dell'USL si provvede con le seguenti modalita':
     a) 50% su presentazione, da parte dell'ente locale  territoriale
o   dell'USL,   del  contratto  d'appalto,  ovvero,  nell'ipotesi  di
esecuzione in economia, di una dichiarazione, rilasciata dal  Comune,
attestante l'avvenuto inizio dei lavori;
     b)  40% su presentazione, da parte dell'ente locale territoriale
o dell'USL, di idonea documentazione comprovante che  il  valore  dei
lavori  gia'  eseguiti e' pari almeno all'importo di cui alla lettera
a);
     c) 10% su presentazione del certificato di collaudo, ovvero  del
certificato di regolare esecuzione dei lavori.