Art. 6. Interventi per l'acquisto di ausili e attrezzature 1. L'Amministrazione regionale rimborsa il costo degli ausili e delle attrezzature, come definiti all'art. 12, acquistati e installati da ciascun ente locale territoriale o dall'USL, sino all'importo massimo di lire 100 milioni per ogni struttura esistente. 2. Il rimborso di cui al comma uno e' comprensivo dei costi derivanti dalla progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori. 3. Nel caso di acquisto e di installazione di ausili ed attrezzature per un importo superiore a lire 100 milioni per ciascuna struttura, la Regione interviene a favore degli enti locali territoriali o dell'USL fino alla totale copertura dei costi, ad esclusione di quelli derivanti dalla progettazione, che rimangono a totale carico dell'ente locale territoriale o dell'USL.