Art. 6.
         Interventi per l'acquisto di ausili e attrezzature
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  rimborsa il costo degli ausili e
delle  attrezzature,  come  definiti  all'art.   12,   acquistati   e
installati  da  ciascun  ente  locale  territoriale  o dall'USL, sino
all'importo massimo di lire 100 milioni per ogni struttura esistente.
   2. Il rimborso di cui  al  comma  uno  e'  comprensivo  dei  costi
derivanti   dalla  progettazione,  appalto,  esecuzione  e  direzione
lavori.
   3.  Nel  caso  di  acquisto  e  di  installazione  di  ausili   ed
attrezzature per un importo superiore a lire 100 milioni per ciascuna
struttura,   la   Regione  interviene  a  favore  degli  enti  locali
territoriali o dell'USL fino alla  totale  copertura  dei  costi,  ad
esclusione  di  quelli derivanti dalla progettazione, che rimangono a
totale carico dell'ente locale territoriale o dell'USL.