Art. 7. Modalita' di accesso agli interventi 1. Le domande per ottenere gli interventi di cui all'art. 6 devono essere presentate al Servizio opere edili dell'Assesorato regionale dei lavori pubblici, che provvede a curare l'istruttoria e ad effettuare le necessarie verifiche tecniche. 2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i termini per la presentazione delle domande di cui al comma uno, nonche' la documentazione da allegare alle stesse. 3. Alla liquidazione si provvede a seguito di presentazione di regolare documentazione comprovante l'acquisto.