Art. 7.
                Modalita' di accesso agli interventi
 
   1. Le domande per ottenere gli interventi di cui all'art. 6 devono
essere  presentate  al Servizio opere edili dell'Assesorato regionale
dei lavori  pubblici,  che  provvede  a  curare  l'istruttoria  e  ad
effettuare le necessarie verifiche tecniche.
   2.  La  Giunta  regionale  stabilisce  con propria deliberazione i
termini per la presentazione delle  domande  di  cui  al  comma  uno,
nonche' la documentazione da allegare alle stesse.
   3.  Alla  liquidazione  si  provvede a seguito di presentazione di
regolare documentazione comprovante l'acquisto.