Art. 8. Procedure per l'accesso al fondo statale 1. Ferme restando le norme di cui alla legge 13/89, come modificata dalla legge 62/89, nonche' le prescrizioni tecniche di cui al d.m. lavori pubblici 236/89, le domande per accedere al fondo statale di cui al comma uno dell'art. 10 della legge 13/89 sono presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui quali devono essere effettuati gli interventi. L'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilita' della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruita' della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. 2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolando in relazione all'importo complessivo di contributi determinati in base ai criteri di cui al comma due dell'art. 9 della legge 13/89, da pubblicarsi mediante affissione all'Albo comunale e da inviare al Servizio opere edili dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici con copia delle relative domande. 3. Il Servizio opere edili dell'Assessorato dei lavori pubblici, effettuato un controllo tecnico della documentazione pervenuta, trasmette le domande al Ministero dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale. 4. Le quote del fondo statale attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici. 5. L'erogazione dei contributi da parte dei Comuni avviene dopo l'esecuzione delle opere e su presentazione di idonea documentazione.