Art. 8.
              Procedure per l'accesso al fondo statale
 
   1.  Ferme  restando  le  norme  di  cui  alla  legge  13/89,  come
modificata dalla legge 62/89, nonche' le prescrizioni tecniche di cui
al d.m. lavori pubblici 236/89, le  domande  per  accedere  al  fondo
statale  di  cui  al  comma  uno  dell'art. 10 della legge 13/89 sono
presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui
quali devono  essere  effettuati  gli  interventi.  L'Amministrazione
comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilita' della
domanda,   subordinata  alla  presenza  di  tutte  le  indicazioni  e
documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente  di  tutti  i
requisiti    necessari    per    la   concessione   del   contributo,
all'inesistenza dell'opera, al mancato  inizio  dei  lavori  ed  alla
verifica della congruita' della spesa prevista rispetto alle opere da
realizzare.
   2.   Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, il Sindaco,  sulla  base  delle  domande
ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolando
in  relazione  all'importo  complessivo  di contributi determinati in
base ai criteri di cui al comma due dell'art. 9 della legge 13/89, da
pubblicarsi mediante affissione all'Albo comunale  e  da  inviare  al
Servizio  opere  edili dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
con copia delle relative domande.
   3. Il Servizio opere edili dell'Assessorato dei  lavori  pubblici,
effettuato  un  controllo  tecnico  della  documentazione  pervenuta,
trasmette  le  domande  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  previa
deliberazione della Giunta regionale.
   4.  Le quote del fondo statale attribuite con decreto del Ministro
dei  lavori  pubblici  alla  Regione  sono  ripartite  tra  i  Comuni
richiedenti  con  deliberazioni  della  Giunta  regionale su proposta
dell'Assessore ai lavori pubblici.
   5.  L'erogazione  dei  contributi da parte dei Comuni avviene dopo
l'esecuzione delle opere e su presentazione di idonea documentazione.