Art. 9. Soggetti privati 1. Hanno diritto ai contributi integrativi regionali di cui all'art. 10 i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese quelle relative alla deambulazione e alla mobilita' e la cecita', ovvero coloro che li hanno a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nonche' i condomini ove risiedono le suddette categorie di benificiari. 2. I soggetti privati indicati al comma uno devono, prioritariamente, presentare la domanda per ottenere i contributi del fondo statale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 della legge 13/89.