Art. 9.
                          Soggetti privati
 
   1. Hanno  diritto  ai  contributi  integrativi  regionali  di  cui
all'art.  10  i  portatori  di  menomazioni  o limitazioni funzionali
permanenti, ivi comprese quelle relative alla  deambulazione  e  alla
mobilita'  e la cecita', ovvero coloro che li hanno a carico ai sensi
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi), nonche' i condomini ove risiedono le suddette categorie  di
benificiari.
   2.   I   soggetti   privati   indicati   al   comma   uno  devono,
prioritariamente, presentare la domanda per ottenere i contributi del
fondo statale istituito presso il Ministero dei  lavori  pubblici  ai
sensi dell'art. 10 della legge 13/89.