Art. 10.
                           Albo regionale
 
   1. Presso l'Assessorato regionale alla Sanita' e Sicurezza Sociale
e' istituito l'Albo degli enti di cui all'art. 115  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
   2.  La domanda di iscrizione all'albo, indirizzata all'Assessorato
alla Sanita' e Sicurezza Sociale deve essere corredata di:
     a)  documentazione  attestante   il   possesso   dei   requisiti
soggettivi richiesti;
     b)   documentazione   attestante   il   possesso  dei  requisiti
strutturali e di accessibilita' prescritti;
     c) relazione informativa che indichi:
     1) il numero e la tipologia dell'utenza;
     2) la tipologia delle prestazioni fornite;
     3) i programmi relativi all'attivita' svolta;
     4) l'indicazione del responsabile della struttura;
     d) copia del regolamento di gestione;
     e) copia della cartella personale utilizzata per gli utenti.
   3. Ai  sensi  dell'art.  134  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  309/90,  le  Cooperative  operanti  per l'inserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, costituite da almeno un anno,  sono
iscritte   all'Albo   subordinatamente   al   possesso  dei  seguenti
requisiti:
     a)  sede  ed  attivita'  specifica  nella  Regione di iscrizione
all'Albo;
     b) iscrizione nel registro prefettizio;
     c)  perseguimento,  risultante  dall'atto  costitutivo  e  dallo
statuto,   di  finalita'  d'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  dei
tossicodipendenti in recupero o che abbiano completato  il  programma
terapeutico.
   4.   L'attivita'   istruttoria   delle  domande  e'  demandata  ai
competenti  servizi  della  U.S.L.  in  collaborazione  con  il  SERT
competente  per territorio. L'iscrizione all'Albo e' deliberata dalla
Giunta regionale, previa verifica  della  regolarita'  e  completezza
dell'istruttoria.
   5.  L'albo  regionale  e'  aggiornato periodicamente. L'iscrizione
all'Albo e' condizione necessaria per il  funzionamento  di  ciascuna
struttura  operativa,  situata  nel territorio regionale, che intende
svolgere le attivita' con le finalita'  previste  dall'art.  115  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.
   6.  A  tali  fini  gli Enti ausiliari devono possedere i requisiti
prescritti  dagli  articoli  11  e  seguenti  della  presente  legge.
L'iscrizione all'Albo e' condizione, altresi' per il convenzionamento
di cui all'art. 17 della presente legge.