Art. 10. Albo regionale 1. Presso l'Assessorato regionale alla Sanita' e Sicurezza Sociale e' istituito l'Albo degli enti di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. La domanda di iscrizione all'albo, indirizzata all'Assessorato alla Sanita' e Sicurezza Sociale deve essere corredata di: a) documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti; b) documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e di accessibilita' prescritti; c) relazione informativa che indichi: 1) il numero e la tipologia dell'utenza; 2) la tipologia delle prestazioni fornite; 3) i programmi relativi all'attivita' svolta; 4) l'indicazione del responsabile della struttura; d) copia del regolamento di gestione; e) copia della cartella personale utilizzata per gli utenti. 3. Ai sensi dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, le Cooperative operanti per l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti, costituite da almeno un anno, sono iscritte all'Albo subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) sede ed attivita' specifica nella Regione di iscrizione all'Albo; b) iscrizione nel registro prefettizio; c) perseguimento, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, di finalita' d'inserimento nel mondo del lavoro dei tossicodipendenti in recupero o che abbiano completato il programma terapeutico. 4. L'attivita' istruttoria delle domande e' demandata ai competenti servizi della U.S.L. in collaborazione con il SERT competente per territorio. L'iscrizione all'Albo e' deliberata dalla Giunta regionale, previa verifica della regolarita' e completezza dell'istruttoria. 5. L'albo regionale e' aggiornato periodicamente. L'iscrizione all'Albo e' condizione necessaria per il funzionamento di ciascuna struttura operativa, situata nel territorio regionale, che intende svolgere le attivita' con le finalita' previste dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. 6. A tali fini gli Enti ausiliari devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 11 e seguenti della presente legge. L'iscrizione all'Albo e' condizione, altresi' per il convenzionamento di cui all'art. 17 della presente legge.