Art. 16.
                          V i g i l a n z a
 
   1. Fatti salvi i poteri  ispettivi  della  Regione  stabiliti  con
legge  regionale 8 settembre 1986 n. 14, la vigilanza sulle strutture
iscritte agli albi regionali e' esercitata dall'Unita' Sanitaria  Lo-
cale nel cui ambito territoriale e' ubicata la struttura.
   2.  La  vigilanza  investe  gli  aspetti  igienico-sanitari  degli
ambienti, la qualita' dell'alimentazione,  il  corretto  impiego  del
personale,  il  rispetto  dei  diritti degli utenti della struttura e
comunque l'osservanza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato
luogo all'iscrizione all'Albo.
   3.  L'attivita' di vigilanza si esplica mediante visite periodiche
e straordinarie di tutte le strutture.
   4. Qualora nel corso di una visita emergono violazioni di legge  o
difetti  di funzionamento che comportino pregiudizio per gli utenti e
per gli operatori, oppure si accerti  il  venir  meno  dei  requisiti
richiesti,  ed  il  gestore, previamente e tempestivamente diffidato,
non abbia provveduto ad  adeguare  nel  termine  assegnato,  l'U.S.L.
dispone  la  sospensione  della  Convenzione  e,  successivamente, la
revoca  a  seguito  del  provvedimento  regionale  di   cancellazione
dall'Albo.