Art. 16. V i g i l a n z a 1. Fatti salvi i poteri ispettivi della Regione stabiliti con legge regionale 8 settembre 1986 n. 14, la vigilanza sulle strutture iscritte agli albi regionali e' esercitata dall'Unita' Sanitaria Lo- cale nel cui ambito territoriale e' ubicata la struttura. 2. La vigilanza investe gli aspetti igienico-sanitari degli ambienti, la qualita' dell'alimentazione, il corretto impiego del personale, il rispetto dei diritti degli utenti della struttura e comunque l'osservanza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione all'Albo. 3. L'attivita' di vigilanza si esplica mediante visite periodiche e straordinarie di tutte le strutture. 4. Qualora nel corso di una visita emergono violazioni di legge o difetti di funzionamento che comportino pregiudizio per gli utenti e per gli operatori, oppure si accerti il venir meno dei requisiti richiesti, ed il gestore, previamente e tempestivamente diffidato, non abbia provveduto ad adeguare nel termine assegnato, l'U.S.L. dispone la sospensione della Convenzione e, successivamente, la revoca a seguito del provvedimento regionale di cancellazione dall'Albo.