Art. 17.
                             Convenzioni
 
   1.  Le attivita' di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento
sociale dei  soggetti  alcolisti  e  tossicodipendenti  di  cui  alla
presente  legge  sono  regolate  da  convenzione da stipularsi tra le
Unita' Sanitarie Locali, gli Enti ed i Centri di cui all'art. 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e  gli
Enti,  le  cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e le associazioni iscritte negli albi regionali.
   2.  L'attivita'  degli  Enti,  cooperative   o   associazioni   in
esecuzione  delle  convenzioni,  e'  svolta  in  collegamento  con il
servizio pubblico che ha indirizzato l'utente  ed  e'  sottoposta  ai
controlli previsti dalla presente legge.
   3.  Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, la
stipula   delle   convenzioni   e'   subordinata   alla    preventiva
autorizzazione della Giunta regionale.