Art. 17. Convenzioni 1. Le attivita' di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti alcolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge sono regolate da convenzione da stipularsi tra le Unita' Sanitarie Locali, gli Enti ed i Centri di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e gli Enti, le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le associazioni iscritte negli albi regionali. 2. L'attivita' degli Enti, cooperative o associazioni in esecuzione delle convenzioni, e' svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato l'utente ed e' sottoposta ai controlli previsti dalla presente legge. 3. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, la stipula delle convenzioni e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.