Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
 
   1. Sono considerati interventi di prevenzione, di  sostegno  e  di
riabilitazione ai fini della presente legge:
     a)  le  attivita'  di  prevenzione  della  emarginazione  e  del
disadattamento  sociale  con  la  progettazione  e  realizzazione  di
interventi  programmati  con  particolare  attenzione  alle zone piu'
esposte a rischio;
     b)  le  analisi e rilevazioni delle cause di disagio familiare e
sociale che al  livello  locale  favoriscono  il  disadattamento  dei
giovani e l'evasione scolastica;
     c)  le iniziative volte a facilitare il reinserimento scolastico
lavorativo e sociale dei tossicodipendenti e degli alcolisti;
     d) gli interventi  di  educazione  e  prevenzione  primaria  sul
territorio  in  collaborazione  con  i distretti scolastici e con gli
organi collegiali della scuola;
     e) gli interventi e le iniziative dei gruppi di  volontariato  e
degli  Enti  ausiliari di cui all'art. 115 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, con  finalita'  di  prevenzione  del  disagio  psico-sociale,
assistenza,     cura,     riabilitazione    e    reinserimento    dei
tossicodipendenti nonche' di educatori dei giovani,  sviluppo  socio-
culturale  della  personalita',  di  formazione  professionale  e  di
orientamento a lavoro.