Art. 2. Tipologia degli interventi 1. Sono considerati interventi di prevenzione, di sostegno e di riabilitazione ai fini della presente legge: a) le attivita' di prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale con la progettazione e realizzazione di interventi programmati con particolare attenzione alle zone piu' esposte a rischio; b) le analisi e rilevazioni delle cause di disagio familiare e sociale che al livello locale favoriscono il disadattamento dei giovani e l'evasione scolastica; c) le iniziative volte a facilitare il reinserimento scolastico lavorativo e sociale dei tossicodipendenti e degli alcolisti; d) gli interventi di educazione e prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; e) gli interventi e le iniziative dei gruppi di volontariato e degli Enti ausiliari di cui all'art. 115 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' di educatori dei giovani, sviluppo socio- culturale della personalita', di formazione professionale e di orientamento a lavoro.