Art. 20. F i n a n z i a m e n t i 1. Le attivita' previste della presente legge sono finanziate mediante: a) la quota del fondo Sanitario Nazionale per gli interventi di carattere sanitario; b) la quota annuale attribuita alla regione ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione che devono prevedere anche una quota a favore degli alcolisti; d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli Enti Locali. 2. Il riparto dei fondi tra le Unita' Sanitarie Locali e' effettuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanita'.