Art. 20.
                      F i n a n z i a m e n t i
 
   1.  Le  attivita'  previste  della  presente legge sono finanziate
mediante:
     a) la quota del fondo Sanitario Nazionale per gli interventi  di
carattere sanitario;
     b)  la  quota annuale attribuita alla regione ai sensi dell'art.
127 del decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309;
     c)  gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio
della Regione che devono prevedere anche una  quota  a  favore  degli
alcolisti;
     d)   gli   eventuali   stanziamenti   integrativi  autonomamente
stabiliti dagli Enti Locali.
   2. Il  riparto  dei  fondi  tra  le  Unita'  Sanitarie  Locali  e'
effettuato  dalla  Giunta  regionale  su proposta dell'Assessore alla
Sanita'.