Art. 5.
                Ricoveri nelle strutture ospedaliere
 
   1. Le strutture ospedaliere pubbliche sono  tenute  ad  assicurare
gli interventi di pronto soccorso e di ricovero per patologie associ-
ate  in  soggetti tossicodipendenti, dandone tempestiva comunicazione
al SERT competente, al fine di garantire un  trattamento  terapeutico
continuativo  qualora  gli interventi non siano stati preventivamente
concordati.
   2. Durante la degenza, il SERT  collabora  con  i  sanitari  della
struttura   ospedaliera   per   il   raggiungimento  degli  obiettivi
terapeutico-riabilitativi, anche ai fini  della  prosecuzione  extra-
ospedaliera  del  programma  di intervento e, prima della dimissione,
definisce  le  modalita'  di  prosecuzione del programma terapeutico-
riabilitativo.
   3. Nell'ambito  del  programma  terapeutico  individualizzato,  le
strutture  ospedaliere  sono  tenute  a  rendere disponibili, in ogni
Divisione di Medicina generale, posti letto perche' su richiesta  del
SERT  e  in accordo con il responsabile della Divisione stessa, venga
effettuato il ricovero.