Art. 5. Ricoveri nelle strutture ospedaliere 1. Le strutture ospedaliere pubbliche sono tenute ad assicurare gli interventi di pronto soccorso e di ricovero per patologie associ- ate in soggetti tossicodipendenti, dandone tempestiva comunicazione al SERT competente, al fine di garantire un trattamento terapeutico continuativo qualora gli interventi non siano stati preventivamente concordati. 2. Durante la degenza, il SERT collabora con i sanitari della struttura ospedaliera per il raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi, anche ai fini della prosecuzione extra- ospedaliera del programma di intervento e, prima della dimissione, definisce le modalita' di prosecuzione del programma terapeutico- riabilitativo. 3. Nell'ambito del programma terapeutico individualizzato, le strutture ospedaliere sono tenute a rendere disponibili, in ogni Divisione di Medicina generale, posti letto perche' su richiesta del SERT e in accordo con il responsabile della Divisione stessa, venga effettuato il ricovero.