Art. 7. Recupero fuori territorio regionale 1. La Unita' Locale finanzia il costo del programma terapeutico svolto, ai fini del recupero, presso centri esistenti fuori dal territorio regionale, purche' si tratti di centri che abbiano conseguito risultati tangibili nel settore e notori a livello nazionale e che risultino iscritti all'Albo regionale, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 settembre 1990, n. 309.