Art. 7.
                 Recupero fuori territorio regionale
 
   1. La Unita' Locale finanzia il costo  del  programma  terapeutico
svolto,  ai  fini  del  recupero,  presso  centri esistenti fuori dal
territorio  regionale,  purche'  si  tratti  di  centri  che  abbiano
conseguito  risultati  tangibili  nel  settore  e  notori  a  livello
nazionale e che  risultino  iscritti  all'Albo  regionale,  ai  sensi
dell'art. 116 del D.P.R. 30 settembre 1990, n. 309.