Art. 8. Attivita' e caratteristiche funzionali dei SERT 1. I SERT sono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie con garanzie per gli interessati di riservatezza degli interventi e, ove richiesto, dell'anonimato. 2. Svolgono l'attivita' di collaborazione con le strutture e le istituzioni di cui all'art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 30 novembre 1990, n. 444. 3. I SERT devono inoltre assicurare i principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico nelle modalita' previste dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto 444/90. 4. Provvedono ad attuare: interventi di educazione e prevenzione primaria sul territorio volti anche a prevenire fenomeni di evasione o disagio scolastico in collaborazione con altri Enti e strutture interessate all'argomento; interventi di prevenzione all'alcolismo e di sostegno ed orientamento per alcolisti, tossicodipendenti e le loro famiglie; tutti gli altri interventi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto n. 444/90. 5. I SERT assicurano l'assistenza ai tossicodipendenti mediante l'apertura per non meno di dodici ore nei giorni feriali, di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalita' previste dall'art. 6 comma 2 della presente legge.