Art. 8.
           Attivita' e caratteristiche funzionali dei SERT
 
   1.  I  SERT sono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i
tossicodipendenti e  per  le  loro  famiglie  con  garanzie  per  gli
interessati  di  riservatezza  degli  interventi  e,  ove  richiesto,
dell'anonimato.
   2. Svolgono l'attivita' di collaborazione con le  strutture  e  le
istituzioni  di  cui  all'art.  2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 30
novembre 1990, n. 444.
   3. I SERT devono inoltre assicurare i  principali  trattamenti  di
carattere  psicologico,  socio-riabilitativo  e  medico-farmacologico
nelle modalita' previste dal comma 2 dell'art. 3 del  citato  decreto
444/90.
   4. Provvedono ad attuare:
    interventi  di  educazione  e prevenzione primaria sul territorio
volti anche a prevenire fenomeni di evasione o disagio scolastico  in
collaborazione con altri Enti e strutture interessate all'argomento;
    interventi   di   prevenzione  all'alcolismo  e  di  sostegno  ed
orientamento per alcolisti, tossicodipendenti e le loro famiglie;
    tutti gli altri interventi previsti dai commi 3 e 4  dell'art.  3
del decreto n. 444/90.
   5.  I  SERT  assicurano l'assistenza ai tossicodipendenti mediante
l'apertura per non meno di dodici ore nei giorni feriali, di sei  ore
nei  giorni  festivi  e  nelle  residue ore con le modalita' previste
dall'art. 6 comma 2 della presente legge.