Art. 9. Personale dei SERT 1. I SERT dispongono di una propria pianta organica la cui definizione deve attenersi ai criteri previsti per la bassa utenza, fino a 60, evidenziati nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 444/90. 2. La dotazione dell'organico e'/o puo' essere integrata nelle circostanze previste dalle note di cui alla tabella 1 allegata al decreto n. 444/90. 3. Per quanto attiene "l'altro personale" non specificato dalla tabella del decreto n. 444/90, le UU.SS.LL., in relazione alle esigenze operative dei SERT, determineranno qualifiche e livelli di personale ausiliario specializzato. 4. Per l'aggiornamento della pianta organica e per l'assegnazione del personale di cui trattasi, si rimanda ai criteri di cui all'art. 6 commi 2-3-4-5-6 del decreto n. 444/90.