Art. 9.
                         Personale dei SERT
 
   1. I SERT  dispongono  di  una  propria  pianta  organica  la  cui
definizione  deve  attenersi ai criteri previsti per la bassa utenza,
fino  a  60,  evidenziati  nella  tabella  1  allegata   al   decreto
ministeriale n. 444/90.
   2.  La  dotazione  dell'organico  e'/o puo' essere integrata nelle
circostanze previste dalle note di cui alla  tabella  1  allegata  al
decreto n. 444/90.
   3.  Per  quanto  attiene "l'altro personale" non specificato dalla
tabella del decreto  n.  444/90,  le  UU.SS.LL.,  in  relazione  alle
esigenze  operative  dei SERT, determineranno qualifiche e livelli di
personale ausiliario specializzato.
   4. Per l'aggiornamento della pianta organica e per  l'assegnazione
del  personale di cui trattasi, si rimanda ai criteri di cui all'art.
6 commi 2-3-4-5-6 del decreto n. 444/90.