Art. 2.
 
   1.  Le  benemerenze sono riservate ai cittadini emiliano-romagnoli
residenti all'estero o rientrati in Italia che vantano un periodo  di
almeno   20   anni   trascorsi   in   emigrazione,  e  che  si  siano
particolarmente  distinti  per  le  loro  doti  di  umanita'   e   di
intraprendenza  o  per il loro lavoro nel campo economico-produttivo,
per  l'attivita'  culturale,  professionale,  artistico,  sportivo  e
sociale,  mantenendo  i  legami  con la terra d'origine e onorando il
nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.