Art. 2. 1. Le benemerenze sono riservate ai cittadini emiliano-romagnoli residenti all'estero o rientrati in Italia che vantano un periodo di almeno 20 anni trascorsi in emigrazione, e che si siano particolarmente distinti per le loro doti di umanita' e di intraprendenza o per il loro lavoro nel campo economico-produttivo, per l'attivita' culturale, professionale, artistico, sportivo e sociale, mantenendo i legami con la terra d'origine e onorando il nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.