Art. 5. 1. Le segnalazioni devono essere inviate alla Giunta regionale tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, oppure dalle associazioni di emigrati e, la' ove esistono, dai loro coordinamenti. 2. Le segnalazioni devono essere accompagnate da una adeguata documentazione e certificazione relativa alla persona ed alla attivita' svolta all'estero (curriculum vitae, attestati, dichiarazioni di consolati, ambasciate o autorita' locali, associazioni ed enti pubblici o privati, foto giornali, pubblicazioni ecc.) e dovranno pervenire alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta dell'emigrazione, provvedera' annualmente alla assegnazione delle benemerenze.