Art. 5.
 
   1. Le segnalazioni devono essere  inviate  alla  Giunta  regionale
tramite   le   rappresentanze   diplomatiche   e  consolari  italiane
all'estero,  oppure  dalle  associazioni  di  emigrati  e,  la'   ove
esistono, dai loro coordinamenti.
   2.  Le  segnalazioni  devono  essere  accompagnate da una adeguata
documentazione  e  certificazione  relativa  alla  persona  ed   alla
attivita'    svolta    all'estero   (curriculum   vitae,   attestati,
dichiarazioni  di   consolati,   ambasciate   o   autorita'   locali,
associazioni ed enti pubblici o privati, foto giornali, pubblicazioni
ecc.) e dovranno pervenire alla Giunta regionale entro il 31 dicembre
di ogni anno.
   3.  La  Giunta  regionale,  sentito  il  Comitato  esecutivo della
Consulta dell'emigrazione, provvedera' annualmente alla  assegnazione
delle benemerenze.