Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992, si provvedera' con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilita' finanziaria nell'esercizio 1992 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 8 luglio 1992 RHODIO