Art. 2.
 
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992,  si  provvedera'  con  i
fondi  assegnati  alla  Regione  ai  sensi degli articoli 8 e 9 della
legge  16  maggio  1970,  n.  281,  definendone   la   compatibilita'
finanziaria   nell'esercizio  1992  e  successivi  con  la  legge  di
approvazione del  bilancio  della  Regione  e  con  l'apposita  legge
finanziaria che lo accompagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 8 luglio 1992
 
                               RHODIO