Art. 2. 1. Per il periodo di tempo di cui all'art. 1, primo comma, le modalita' per il conferimento degli incarichi di responsabilita' del servizio di assistenza sociale, gia' previste dal paragrafo 8 del "Piano regionale dei servizi sociali" di cui alla L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, sono disciplinate nei modi di cui ai successivi commi. 2. Possono concorrere alla nomina a responsabile di unita' operativa ed a responsabile del servizio di assistenza sociale gli operatori assegnati al servizio stesso che si trovino in una delle seguenti posizioni (requisiti minimi): Personale iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale: sociologo coadiutore; assistente sociale coordinatore o con anzianita' di servizio nella qualifica non inferiore a 8 anni. Personale di ruolo degli Enti Locali e della Regione: funzionario di programma, funzionario esperto (o qualifiche equipollenti), con diploma di laurea in sociologia, con almeno 8 anni di servizio nelle predette qualifiche, prestate in pubbliche amministrazioni, di cui almeno 5 anni di funzioni di direzione o di coordinamento di uffici o servizi pubblici di assistenza sociale conferite ed espletate in base ad atti formali; assistente sociale coordinatore; assistente sociale con anzianita' di servizio nella qualifica non inferiore a 8 anni; esperto nei servizi sociali (funzionario socio-sanitario o qualifica equipollente), con diploma di assistente sociale ed anzianita' di servizio in pubbliche amministrazioni e operazioni di funzioni nei servizi pubblici di assistenza sociale, risultante da atti formali, non inferiore a 8 anni; funzionario di programma, funzionario, esperto (o qualifiche equipollenti) con anzianita' non inferiore a 5 anni in funzioni di direzione o di coordinamento di uffici o servizi pubblici di assistenza sociale conferite ed espletate in base ad atti formali. 3. Le nomine sono eseguite previa selezione tra i concorrenti, in base alla valutazione, dei titoli di studio e professionali, dell'anzianita' di servizio nelle singole qualifiche o posizioni funzionali rivestite (anche in enti od amministrazioni di eventuale provenienza), delle funzioni svolte - in base ad atti formali - ed a seguito di colloquio vertente sui compiti e attivita' di assistenza sociale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 30 aprile 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 24 marzo 1992 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 27 aprile 1992.