Art. 2.
 
   1.  Per  il  periodo  di  tempo di cui all'art. 1, primo comma, le
modalita' per il conferimento degli incarichi di responsabilita'  del
servizio  di  assistenza  sociale,  gia' previste dal paragrafo 8 del
"Piano regionale dei servizi sociali" di cui  alla  L.R.  6  dicembre
1984, n. 70, sono disciplinate nei modi di cui ai successivi commi.
   2.  Possono  concorrere  alla  nomina  a  responsabile  di  unita'
operativa ed a responsabile del servizio di  assistenza  sociale  gli
operatori  assegnati  al  servizio stesso che si trovino in una delle
seguenti posizioni (requisiti minimi):
    Personale iscritto nei ruoli nominativi  del  servizio  sanitario
nazionale:
     sociologo coadiutore;
     assistente  sociale  coordinatore  o  con anzianita' di servizio
nella qualifica non inferiore a 8 anni.
    Personale di ruolo degli Enti Locali e della Regione:
     funzionario di  programma,  funzionario  esperto  (o  qualifiche
equipollenti), con diploma di laurea in sociologia, con almeno 8 anni
di   servizio   nelle  predette  qualifiche,  prestate  in  pubbliche
amministrazioni, di cui almeno 5 anni di funzioni di direzione  o  di
coordinamento  di  uffici  o  servizi  pubblici di assistenza sociale
conferite ed espletate in base ad atti formali;
     assistente sociale coordinatore;
     assistente sociale con anzianita' di  servizio  nella  qualifica
non inferiore a 8 anni;
     esperto  nei  servizi  sociali  (funzionario  socio-sanitario  o
qualifica  equipollente),  con  diploma  di  assistente  sociale   ed
anzianita'  di  servizio in pubbliche amministrazioni e operazioni di
funzioni nei servizi pubblici di assistenza  sociale,  risultante  da
atti formali, non inferiore a 8 anni;
     funzionario  di  programma,  funzionario,  esperto (o qualifiche
equipollenti) con anzianita' non inferiore a 5 anni  in  funzioni  di
direzione  o  di  coordinamento  di  uffici  o  servizi  pubblici  di
assistenza sociale conferite ed espletate in base ad atti formali.
   3. Le nomine sono eseguite previa selezione tra i concorrenti,  in
base   alla  valutazione,  dei  titoli  di  studio  e  professionali,
dell'anzianita' di servizio  nelle  singole  qualifiche  o  posizioni
funzionali  rivestite  (anche in enti od amministrazioni di eventuale
provenienza), delle funzioni svolte - in base ad atti formali - ed  a
seguito  di  colloquio vertente sui compiti e attivita' di assistenza
sociale.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 30 aprile 1992
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  24
marzo  1992  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 27
aprile 1992.