Art. 11. 1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1992/1994. 2. Per gli interventi di cui alla presente legge e' consentita la contrazione di obbligazioni pluriennali di spesa per l'intero triennio 1992/1994 nei limiti della spesa totale autorizzata. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 21 maggio 1992 GRANCHI (incaricato con D.P.G.R. del 13 gennaio 1992, n. 9) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14 aprile 1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione. ----------- (Omissis).