Art. 11.
 
   1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle
spese autorizzate con la presente legge, con riferimento ai canali di
finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli del bilancio annuale
ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1992/1994.
   2. Per gli interventi di cui alla presente legge e' consentita  la
contrazione   di  obbligazioni  pluriennali  di  spesa  per  l'intero
triennio 1992/1994 nei limiti della spesa totale autorizzata.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 21 maggio 1992
 
                               GRANCHI
         (incaricato con D.P.G.R. del 13 gennaio 1992, n. 9)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14
aprile 1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini  a
norma dell'art. 127 della Costituzione.
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   (Omissis).