Art. 10.
           Attribuzioni in materia di prevenzione incendi
                        e di impianti termici
 
   1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente
legge e' affidata all'ufficio  provinciale  impianti  a  pressione  e
prevenzione  incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela
da inquinamenti ai competenti  uffici  dell'Assessorato  alla  tutela
dell'ambiente.
   2.  L'ufficio  provinciale  impianti  a  pressione  e  prevenzione
incendi esercita in materia di  prevenzione  incendi,  nonche'  nelle
materie  relative  alla  sicurezza  ed  al  contenimento  di  consumo
energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni:
     a) elabora ed aggiorna le norme tecniche e procedurali;
     b) elabora ed aggiorna la raccolta della normativa tecnica anche
sulla base di risultati acquisiti da indigini svolte in occasione  di
incendi;
     c) formula pareri ed espleta attivita' di consulenza;
     d)  promuove  corsi  di  specializzazione e di aggiornamento per
liberi professionisti e per operatori specializzati in materia;
     e)  espleta  attivita'  di  informazione  e  divulgazione  nella
materia di competenza;
     f)  rilascia  pareri,  esegue  ispezioni, in cooperazione con il
Commissariato del Governo, la questura, l'ufficio tecnico imposte  di
fabbricazione.