Art. 10. Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici 1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge e' affidata all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente. 2. L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonche' nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni: a) elabora ed aggiorna le norme tecniche e procedurali; b) elabora ed aggiorna la raccolta della normativa tecnica anche sulla base di risultati acquisiti da indigini svolte in occasione di incendi; c) formula pareri ed espleta attivita' di consulenza; d) promuove corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e per operatori specializzati in materia; e) espleta attivita' di informazione e divulgazione nella materia di competenza; f) rilascia pareri, esegue ispezioni, in cooperazione con il Commissariato del Governo, la questura, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.