Art. 11. Commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile 1. E' istituita la commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile, composta: a) dal direttore della ripartizione provinciale per la protezione antincendi e civile, come presidente; b) dal direttore dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi; c) da un rappresentante dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige; d) dal comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano; e) dal direttore della ripartizione provinciale per l'edilizia e il servizio tecnico; f) dal direttore dell'ufficio provinciale per la protezione civile; g) dal direttore dell'ufficio provinciale per la tutela dell'aria; h) dal direttore dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro; i) da un tecnico libero professionista che abbia particolare esperienza nelle materie di cui all'art. 1, designato dagli ordini professionali della provincia di Bolzano. 2. Il presidente della commissione tecnica puo' invitare a partecipare alle sedute esperti nei settori di interesse. 3. La commissione tecnica e' nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso l'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi. 4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. A tal fine i direttori degli uffici di cui al comma 1 possono essere rappresentati da altro funzionario addetto ai medesimi. 5. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa.