Art. 12.
                  Compiti della commissione tecnica
          per la prevenzione incendi e la protezione civile
 
   1. Spetta alla commissione tecnica per la prevenzione incendi e la
protezione civile:
     a)  esprimere  valutazioni  tecniche  su  problemi  complessi  o
controversi in materia di prevenzione incendi, di impianti termici, e
di rischi di incidenti rilevanti connessi con  determinate  attivita'
industriali  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175;
     b) decidere sui ricorsi in  materia  di  prevenzione  incendi  e
impianti  termici,  contro  le  prescrizioni  dell'ufficio impianti a
pressione e prevenzione incendi e dei sindaci;
     c) concedere deroghe alle norme  prevenzione  incendi  nei  casi
previsti dalla vigente legislazione;
     d)  esercitare  i  compiti previsti dall'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
   2. I compiti e le funzioni della commissione  tecnica  comprendono
anche  quelli previsti per il comitato tecnico di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
   3. I compiti e le funzioni  del  consiglio  tecnico  si  estendono
anche al trasporto di sostanze pericolose.