Art. 12. Compiti della commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile 1. Spetta alla commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile: a) esprimere valutazioni tecniche su problemi complessi o controversi in materia di prevenzione incendi, di impianti termici, e di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) decidere sui ricorsi in materia di prevenzione incendi e impianti termici, contro le prescrizioni dell'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi e dei sindaci; c) concedere deroghe alle norme prevenzione incendi nei casi previsti dalla vigente legislazione; d) esercitare i compiti previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. 2. I compiti e le funzioni della commissione tecnica comprendono anche quelli previsti per il comitato tecnico di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 3. I compiti e le funzioni del consiglio tecnico si estendono anche al trasporto di sostanze pericolose.