Art. 13. S a n z i o n i 1. Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, viene applicata da parte del sindaco territorialmente competente a carico della persona responsabile la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 10.000.000. Per edifici gia' abitati o attivita' in corso il sindaco puo' ordinare la chiusura o la cessione dell'attivita'. 2. La concessione da parte della provincia di eventuali contributi previsti per la realizzazione di impianti o costruzioni di cui alla presente legge, e' subordinata al rispetto delle norme della legge medesima. 3. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46. 4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. 5. Colui che viola le norme relative agli impianti termici o non esegue in tempo utile le prescrizioni legalmente impartite dall'ufficio competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000. Tali importi vengono raddoppiati qualora gli impianti abbiano una potenzialita' al focolare superiore a 350 kw.