Art. 13.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 3,  4  e  6,  viene  applicata  da  parte  del  sindaco
territorialmente  competente  a  carico della persona responsabile la
sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 10.000.000. Per  edifici
gia'  abitati  o  attivita'  in  corso  il  sindaco  puo' ordinare la
chiusura o la cessione dell'attivita'.
   2. La concessione da parte della provincia di eventuali contributi
previsti per la realizzazione di impianti o costruzioni di  cui  alla
presente  legge,  e'  subordinata al rispetto delle norme della legge
medesima.
   3. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 5 marzo 1990, n. 46.
   4. Sono fatte  salve  le  sanzioni  penali  previste  dalle  leggi
vigenti.
   5.  Colui  che viola le norme relative agli impianti termici o non
esegue  in  tempo  utile   le   prescrizioni   legalmente   impartite
dall'ufficio competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa da
L. 250.000 a L. 500.000. Tali importi vengono raddoppiati qualora gli
impianti abbiano una potenzialita' al focolare superiore a 350 kw.