Art. 14. 1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e' inserito il seguente articolo 25-bis: "Art. 25- bis Piano di sicurezza 1. Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, e' tenuto in cantiere al fine della sua diretta applicazione per essere esibito agli ispettori del lavoro dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, in sede di controllo ispettivo. 2. Per lavori edili, di scavo e in sotterraneo la cui durata preventivata e' maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere trasmesso all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro prima dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere. 3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dal piano di sicurezza e' affidata all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che la esercita mediante i propri ispettori del lavoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 16, 18 e 26 della presente legge". 2. Il comma 8 dell'art. 22 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e' sostituito dal seguente: "8. L'iscrizione nell'elenco provinciale puo' avvenire altresi' previa regolare e proficua frequenza di corsi specificati organizzati dall'amministrazione provinciale, o da questa approvati, con programma conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. La regolare e proficua frequenza e' attestata dal direttore del corso. L'attestazione di proficua frequenza di corsi analoghi, effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunita' Europea, da' titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale".