Art. 14.
 
   1.  Dopo l'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41,
e' inserito il seguente articolo 25-bis:
 
                            "Art. 25- bis
                         Piano di sicurezza
 
   1. Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, e'  tenuto
in cantiere al fine della sua diretta applicazione per essere esibito
agli  ispettori  del  lavoro  dell'ufficio  provinciale sicurezza del
lavoro, in sede di controllo ispettivo.
   2. Per lavori edili, di scavo  e  in  sotterraneo  la  cui  durata
preventivata e' maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere
trasmesso   all'ufficio   provinciale   sicurezza  del  lavoro  prima
dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere.
   3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste  dal
piano  di sicurezza e' affidata all'ufficio provinciale sicurezza del
lavoro, che la esercita  mediante  i  propri  ispettori  del  lavoro,
secondo  le  modalita'  previste  dagli  articoli  16,  18 e 26 della
presente legge".
   2. Il comma 8 dell'art. 22  della  legge  provinciale  27  ottobre
1988, n. 41, e' sostituito dal seguente:
   "8.  L'iscrizione  nell'elenco  provinciale puo' avvenire altresi'
previa regolare e proficua frequenza di corsi specificati organizzati
dall'amministrazione  provinciale,  o  da   questa   approvati,   con
programma  conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma
2. La regolare e proficua frequenza e' attestata  dal  direttore  del
corso.  L'attestazione  di  proficua  frequenza  di  corsi  analoghi,
effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunita'
Europea, da' titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale".