Art. 15.
                          P e r s o n a l e
 
   1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla  presente  legge  la
dotazione  organica  del  ruolo  generale del personale provincale e'
aumentata di:
     a) 2 unita' nella VII qualifica funzionale;
     b) 21 unita' nella VI qualifica funzionale;
     c) 3 unita' nella IV qualifica funzionale.
   2. Il laboratorio prove materiali  della  provincia  viene  dotato
delle  strutture  e attrezzature prescritte dai decreti del Ministero
dell'interno del  26  giugno  1984  e  26  marzo  1985  ai  fini  del
riconoscimento  di  legge per l'esecuzione di prove e classificazioni
di reazioni al fuoco dei materiali.