Art. 15. P e r s o n a l e 1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo generale del personale provincale e' aumentata di: a) 2 unita' nella VII qualifica funzionale; b) 21 unita' nella VI qualifica funzionale; c) 3 unita' nella IV qualifica funzionale. 2. Il laboratorio prove materiali della provincia viene dotato delle strutture e attrezzature prescritte dai decreti del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 e 26 marzo 1985 ai fini del riconoscimento di legge per l'esecuzione di prove e classificazioni di reazioni al fuoco dei materiali.