Art. 19.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'art. 11, comma 5,
valutati in lire 2 milioni all'anno, si  provvede  mediante  utilizzo
dello   stanziamento  iscritto  al  capitolo  12125  dello  stato  di
previsione della spesa per  l'anno  finanziario  1992,  che  presenta
sufficiente disponibilita', e con gli stanziamenti sui corrispondenti
capitoli dei bilanci futuri.
   2.  Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti
dagli articoli 15 e 16, valutate in lire 150 milioni per l'anno  1992
ed  in lire 1.000 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede:
per l'anno 1992 mediante riduzione per lire  150  milioni  del  fondo
globale  iscritto  al capitolo 102115 dello stato di previsione della
spesa (partita n. 8 dell'allegato n. 3 del bilancio); per il  biennio
1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla
sezione  8,  settore  8,5,  lettera  b.1)  del  bilancio  pluriennale
1992-1994; per gli anni successivi  con  corrispondenti  stanziamenti
nei rispettivi bilanci della provincia.