Art. 19. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 11, comma 5, valutati in lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, che presenta sufficiente disponibilita', e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. 2. Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti dagli articoli 15 e 16, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 ed in lire 1.000 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede: per l'anno 1992 mediante riduzione per lire 150 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 8 dell'allegato n. 3 del bilancio); per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 8, settore 8,5, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della provincia.