Art. 7.
           Conduzione degli impianti e degli stabilimenti
 
   1. Il proprietario o conduttore dell'edificio o dell'impianto deve
assicurare una regolare ed idonea manutenzione al fine  di  mantenere
inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza e regolarita' di
fuzionamento.
   2.  Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale della Regione, vengono individuati gli impianti,
la  cui  manutenzione  deve  essere   eseguita   mediante   verifiche
periodiche da parte di personale qualificato. Su apposito libretto di
manutenzione  vengono  annotate le anomalie o i difetti riscontrati e
tutte le riparazioni o sostituzioni  effettuate,  escluse  quelle  di
materiale di facile consumo, ogni annotazione deve recare la data, la
firma ed i dati di identificazione di chi ha eseguito la verifica.