Art. 2.
 
   1.  Per  l'applicazione  della  presente legge sono utilizzati gli
stanziamenti del bilancio provinciale destinati all'attuazione  della
legge provinciale n. 9/1991.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 23 giugno 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto, Il comissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto
   vicario PAPPALARDO