Art. 2. 1. Per l'applicazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio provinciale destinati all'attuazione della legge provinciale n. 9/1991. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 23 giugno 1992 DURNWALDER Visto, Il comissario del Governo per la Provincia - Il vice prefetto vicario PAPPALARDO