Art. 2.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  del  comma  3
dell'articolo  31 dello Statuto Speciale della regione Valle d'Aosta,
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione.  E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 24 giugno 1992
 
                               LANIVI
 
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        Allegato A alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 30
              Dotazione Organica de l'Insitut Valdotain
                   de l'Artisanat typique (Art. 1)
 
RUOLO UNICO
 
Livello                      Qualifica                  n. posti
   -                             -                          -
VIII                          economo                       1
VII                         segretario                      1
V                           coadiutore                      9
 
                    RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO
 
Qualifica
   -
Vicedirigenziale                                            1