Art. 2. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della regione Valle d'Aosta, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 giugno 1992 LANIVI --------- Allegato A alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 30 Dotazione Organica de l'Insitut Valdotain de l'Artisanat typique (Art. 1) RUOLO UNICO Livello Qualifica n. posti - - - VIII economo 1 VII segretario 1 V coadiutore 9 RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO Qualifica - Vicedirigenziale 1