Art. 2. Divieti di navigazione 1. E' vietata la navigazione e lo stanzionamento a tutte le unita' da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita' in servizio di trasporto pubblico, appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture. 2. E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto. 3. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonche' nella fascia ad esse esterna a metri 100. 4. E', altresi', vietata la navigazione con motore in moto, nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi. 5. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.