Art. 2.
                       Divieti di navigazione
 
   1. E' vietata la navigazione e lo stanzionamento a tutte le unita'
da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una
larghezza  superiore  a  3,50 metri, fatta eccezione per le unita' in
servizio  di  trasporto  pubblico,  appositamente  autorizzate  dalla
regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.
   2. E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto.
   3.  E'  vietata  la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle
zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica
nonche' nella fascia ad esse esterna a metri 100.
   4. E', altresi', vietata la navigazione con motore in moto,  nello
specchio  d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla
stessa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi.
   5. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo  di  idrovolanti  e  di
altri  tipi  di  aeromobili,  salvo nei casi di emergenza e di ordine
pubblico.