Art. 3.
                  Protezione della fascia costiera
 
   1.  Nello  specchio  d'acqua  compreso tra la costa ed i 100 metri
dalla stessa, la navigazione e' consentita soltanto  alle  unita'  di
navigazione a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.
   2.  In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., alle unita'
a motore e' consentito l'attraversamento  di  detta  fascia  lacuale,
perpendicolarmente  alla  costa,  ad  una velocita' non superiore a 4
nodi  (7  km/h),  utilizzando  esclusivamente  appositi  corridoi  di
navigazione  autorizzati  dalla regione Piemonte, settore trasporti e
pianificazione infrastrutture.
   3. Potranno ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente,
soggetti pubblici e privati presenti sul lago, che  provvederanno  ad
inoltrare apposita domanda alla regione Piemonte, settore trasporti e
pianificazione infrastrutture.
   4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., ai residenti
dell'isola  di  S. Giulio e' consentita al navigazione a motore nello
specchio d'acqua compreso tra  l'isola  di  S.  Giulio  e  la  sponda
orientale  del lago ad una velocita' non superiore ai 4 nodi (7 km/h)
nella fascia lacuale compresa tra la  costa  ed  i  100  metri  dalla
stessa,  fatti salvi i limiti di velocita' previsti all'art. 4, comma
2.