Art. 3. Protezione della fascia costiera 1. Nello specchio d'acqua compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, la navigazione e' consentita soltanto alle unita' di navigazione a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento di detta fascia lacuale, perpendicolarmente alla costa, ad una velocita' non superiore a 4 nodi (7 km/h), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture. 3. Potranno ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente, soggetti pubblici e privati presenti sul lago, che provvederanno ad inoltrare apposita domanda alla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture. 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., ai residenti dell'isola di S. Giulio e' consentita al navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago ad una velocita' non superiore ai 4 nodi (7 km/h) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita' previsti all'art. 4, comma 2.