Art. 4.
       Limitazioni alla velocita' delle unita' di navigazione
 
   1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui  all'art.  2,  comma
4.,  e'  obbligo,  dei  conducenti  delle  unita'  di navigazione, di
regolare la velocita' in modo  da  non  costituire  pericolo  per  le
persone e per le altre unita'.
   2.  In  ogni caso la velocita' non puo' superare il limite massimo
di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di  4  nodi  (7  km/h)  nelle
notturne,  fatto salvo le unita' in servizio di trasporto pubblico di
linea  nonche'  le  unita'  in  prova  o  in   collaudo   debitamente
autorizzate    dalla    regione   Piemonte,   settore   trasporti   e
pianificazione infrastrutture.
   3. La velocita' dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago
compreso tra la costa ed i 100 metri dalla  stessa  deve  essere  non
superiore a 4 nodi.