Art. 4. Limitazioni alla velocita' delle unita' di navigazione 1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma 4., e' obbligo, dei conducenti delle unita' di navigazione, di regolare la velocita' in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'. 2. In ogni caso la velocita' non puo' superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h) nelle notturne, fatto salvo le unita' in servizio di trasporto pubblico di linea nonche' le unita' in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture. 3. La velocita' dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.