Art. 5.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano
alle  unita'  di  vigilanza,  soccorso   nonche'   unita'   operative
appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e
pianificazione infrastrutture.
   2.  Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2., non si applicano,
alle unita' adibite ad operazioni di controllo, assistenza  e  giuria
durante  lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo
restando l'obbligo, per tali unita', di regolare  la  navigazione  in
modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'.
   3.  Le  deroghe  di cui al comma 1., del presente articolo, non si
applicano alle unita' in servizio pubblico nelle zone di cui all'art.
2, comma 3.