Art. 5. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle unita' di vigilanza, soccorso nonche' unita' operative appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture. 2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2., non si applicano, alle unita' adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unita', di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'. 3. Le deroghe di cui al comma 1., del presente articolo, non si applicano alle unita' in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.