Art. 7. Norme di comportamento in navigazione 1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita': a) unita' adibite al servizio pubblico di linea; b) unita' addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza; c) unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 2. Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 80 metri dalle unita' adibite al pubblico servizio di linea e dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonche' ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 4. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unita' trainanti sciatori nautici.