Art. 7.
                Norme di comportamento in navigazione
 
   1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita':
    a) unita' adibite al servizio pubblico di linea;
    b)  unita'  addette  ai  servizi  di  pronto  soccorso  di ordine
pubblico e di vigilanza;
    c) unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.
   2. Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi  almeno
ad  80  metri  dalle  unita'  adibite al pubblico servizio di linea e
dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.
   3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta  delle  unita'  in
servizio  pubblico  di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di
attracco nonche' ostacolare le  unita'  impegnate  in  operazioni  di
pesca professionale.
   4.  E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a
80 metri, le unita' trainanti sciatori nautici.