Art. 8. Sci nautico 1. Lo sci nautico e' consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa escluso lo specchio d'acqua compreso tra l'isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove lo sci nautico e' comunque vietato. 2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme: a) i conduttori di unita' sono assistiti da persona esperta nel nuoto; b) la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma, avviene in acque libere da bagnanti, da unita' di navigazione od entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti; c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unita' deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino; d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri; e) le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche' essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti; f) e' vietato con tali unita' trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonche' eseguire il rimorchio contemporaneo di due o piu' sciatori; g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio. 3. Durante l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocita' previsto dall'art. 4, secondo comma, e' consentito alle unita' di raggiungere la velocita' massima di 25 nodi (46 km/h). 4. Per le scuole di sci nautico, enti ed associazioni sportive, legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.