Art. 8.
                             Sci nautico
 
   1. Lo sci nautico e' consentito dalle ore otto alle ore venti, con
tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100  metri
dalla  costa  escluso  lo specchio d'acqua compreso tra l'isola di S.
Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove lo  sci  nautico  e'
comunque vietato.
   2.  Nell'esercizio  dello  sci  nautico  si  osservano le seguenti
norme:
    a) i conduttori di unita' sono assistiti da persona  esperta  nel
nuoto;
    b)  la  partenza  dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto
dal primo comma, avviene in acque libere da bagnanti,  da  unita'  di
navigazione   od   entro   gli   eventuali  corridoi  di  navigazione
debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;
    c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante  e
le  altre  unita'  deve  essere  superiore alla lunghezza del cavo di
traino;
    d)  durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo
e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
    e) le unita' adibite allo sci nautico  devono  essere  munite  di
dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del
motore  nonche' essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle
normative vigenti;
    f) e' vietato con tali unita' trasportare altre persone oltre  al
conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonche' eseguire il
rimorchio contemporaneo di due o piu' sciatori;
    g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
   3.  Durante  l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di
velocita' previsto dall'art. 4, secondo  comma,  e'  consentito  alle
unita' di raggiungere la velocita' massima di 25 nodi (46 km/h).
   4.  Per  le  scuole di sci nautico, enti ed associazioni sportive,
legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e
delimitate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione
infrastrutture valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.