Art. 9.
                     Impegno delle tavole a vela
 
   1. La navigazione con tavole a vela e' consentita solo di giorno e
con buona visibilita', da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.
   2. I conduttori devono regolare il natante in modo da  non  creare
situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
   3.   E'   obbligo   dei   conduttori  indossare  il  giubbotto  di
salvataggio.
   4. E' vietato l'impiego delle tavole a vela:
    a) sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea;
    b) nei porti ed in prossimita' dei loro accessi;
    c) nelle zone riservate alla balneazione;
    d) nelle zone protette di cui all'art. 2, terzo comma;
    e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.