Art. 9. Impegno delle tavole a vela 1. La navigazione con tavole a vela e' consentita solo di giorno e con buona visibilita', da un'ora dopo l'alba sino al tramonto. 2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione. 3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. 4. E' vietato l'impiego delle tavole a vela: a) sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea; b) nei porti ed in prossimita' dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone protette di cui all'art. 2, terzo comma; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.