Art. 10.
 
Beni   delle  scuole  e  degli  istituti  dotati  di  sola  autonomia
amministrativa
   1. I beni appartenenti alla Provincia autonoma di Trento  od  agli
enti  locali  e  concessi  in  uso  alle istituzioni scolastiche sono
inventariati dagli enti proprietari.
   2. Le variazioni in aumento della dotazione possono avvenire:
     a) per acquisto diretto da parte  della  Provincia  autonoma  di
Trento   o  degli  enti  locali  con  successiva  consegna  dei  beni
acquistati alle istituzioni scolastiche;
     b) per acquisto diretto da parte delle  istituzioni  scolastiche
su  finanziamento  della  Provincia  autonoma  di Trento o degli enti
locali;
     c) per acquisto diretto da parte delle  istituzioni  scolastiche
su finanziamento di privati;
     d) per donazione di beni a favore delle istituzioni scolastiche.
   3.  I beni acquistati su finanziamento della Provincia autonoma di
Trento o degli  enti  locali  entrano  a  far  parte  del  patrimonio
dell'ente finanziatore. I beni acquistati su finanziamento di privati
entrano a far parte del patrimonio della Provincia autonoma di Trento
o,  su  specifica indicazione del finanziatore, degli enti locali. In
tutti i casi i beni acquistati con finanziamento misto di privati  ed
enti  pubblici  entrano  nel  patrimonio  della Provincia autonoma di
Trento.
   4. Le istituzioni scolastiche danno formale comunicazione all'ente
finanziatore,  o comunque interessato, ai fini della registrazione in
aumento nelle scritture inventariali dello stesso, dei beni  da  esse
direttamente acquistati.
   5.  I  beni donati da privati, previa accettazione della Provincia
autonoma di Trento o degli enti locali  e  conseguente  registrazione
nelle  rispettive  scritture  inventariali,  sono  consegnati  in uso
all'istituzione scolastica destinataria della donazione.
   6. Le  variazioni  in  diminuzione  della  consistenza  dei  beni,
indipendentemente  dalle  loro  cause,  sono disposte dalla Provincia
autonoma di Trento o dagli enti locali proprietari  su  comunicazione
formale  dei direttori didattici o dei presidi consegnatari dei beni.
La Provincia  autonoma  di  Trento  e  gli  enti  locali  trasmettono
annualmente alle istituzioni scolastiche la copia dell'inventario dei
beni con le variazioni intervenute in aumento o diminuzione.
   7.  Gli  enti proprietari possono disporre ricognizioni periodiche
dei beni di proprieta'  al  fine  di  verificarne  la  consistenza  e
l'utilizzo.
   8.  Se  le  esigenze  lo  richiedono,  i  beni di proprieta' della
Provincia o di altri enti possono essere trasferiti d'intesa  con  le
istituzioni  scolastiche  assegnatarie,  da una sede o da un istituto
all'altro.
   9. Spetta all'istituzione scolastica assegnataria, nella quale  il
direttore  didattico  o  il preside e' consegnatario dei beni in uso,
con debito di vigilanza, la  manutenzione  dei  beni  stessi,  mentre
sull'ente   proprietario   grava  l'eventuale  stipula  di  contratti
assicurativi  del  caso  per  i  beni  dati  in  uso,  salvo  diversa
pattuizione.
   10.  Nei  casi  di  furto,  distruzione  o danneggiamento e' fatto
obbligo al direttore didattico o al preside  di  presentare  regolare
notifica all'ente proprietario dei beni e, ove ricorra, denuncia alla
competente autorita.
 
                               rt. 11.
                    Beni esclusi dall'inventario
 
   1.  Non  si  inscrivono  in  inventario  i  beni  mobili di facile
consumo, di modesta entita' e comunque tutti quei materiali  che  per
l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente. Gli oggetti
di   facile   e   rapido   consumo   sono  evidenziati  con  separate
registrazioni di carico e scarico.
   2. Non sono, in particolare, soggetti ad inventario le riviste  ed
il  materiale librario, fermo restando l'obbligo di registrazione del
medesimo nella biblioteca di circolo o di  istituto.  Le  istituzioni
scolastiche  si  adeguano alle eventuali disposizioni specifiche ema-
nate dalla Provincia di Trento in ordine alla catalogazione dei  beni
librari  ed  in  merito alla conservazione ed alla tutela di opere di
particolare valore storico, artistico, documentario e scientifico.