Art. 10. Beni delle scuole e degli istituti dotati di sola autonomia amministrativa 1. I beni appartenenti alla Provincia autonoma di Trento od agli enti locali e concessi in uso alle istituzioni scolastiche sono inventariati dagli enti proprietari. 2. Le variazioni in aumento della dotazione possono avvenire: a) per acquisto diretto da parte della Provincia autonoma di Trento o degli enti locali con successiva consegna dei beni acquistati alle istituzioni scolastiche; b) per acquisto diretto da parte delle istituzioni scolastiche su finanziamento della Provincia autonoma di Trento o degli enti locali; c) per acquisto diretto da parte delle istituzioni scolastiche su finanziamento di privati; d) per donazione di beni a favore delle istituzioni scolastiche. 3. I beni acquistati su finanziamento della Provincia autonoma di Trento o degli enti locali entrano a far parte del patrimonio dell'ente finanziatore. I beni acquistati su finanziamento di privati entrano a far parte del patrimonio della Provincia autonoma di Trento o, su specifica indicazione del finanziatore, degli enti locali. In tutti i casi i beni acquistati con finanziamento misto di privati ed enti pubblici entrano nel patrimonio della Provincia autonoma di Trento. 4. Le istituzioni scolastiche danno formale comunicazione all'ente finanziatore, o comunque interessato, ai fini della registrazione in aumento nelle scritture inventariali dello stesso, dei beni da esse direttamente acquistati. 5. I beni donati da privati, previa accettazione della Provincia autonoma di Trento o degli enti locali e conseguente registrazione nelle rispettive scritture inventariali, sono consegnati in uso all'istituzione scolastica destinataria della donazione. 6. Le variazioni in diminuzione della consistenza dei beni, indipendentemente dalle loro cause, sono disposte dalla Provincia autonoma di Trento o dagli enti locali proprietari su comunicazione formale dei direttori didattici o dei presidi consegnatari dei beni. La Provincia autonoma di Trento e gli enti locali trasmettono annualmente alle istituzioni scolastiche la copia dell'inventario dei beni con le variazioni intervenute in aumento o diminuzione. 7. Gli enti proprietari possono disporre ricognizioni periodiche dei beni di proprieta' al fine di verificarne la consistenza e l'utilizzo. 8. Se le esigenze lo richiedono, i beni di proprieta' della Provincia o di altri enti possono essere trasferiti d'intesa con le istituzioni scolastiche assegnatarie, da una sede o da un istituto all'altro. 9. Spetta all'istituzione scolastica assegnataria, nella quale il direttore didattico o il preside e' consegnatario dei beni in uso, con debito di vigilanza, la manutenzione dei beni stessi, mentre sull'ente proprietario grava l'eventuale stipula di contratti assicurativi del caso per i beni dati in uso, salvo diversa pattuizione. 10. Nei casi di furto, distruzione o danneggiamento e' fatto obbligo al direttore didattico o al preside di presentare regolare notifica all'ente proprietario dei beni e, ove ricorra, denuncia alla competente autorita. rt. 11. Beni esclusi dall'inventario 1. Non si inscrivono in inventario i beni mobili di facile consumo, di modesta entita' e comunque tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente. Gli oggetti di facile e rapido consumo sono evidenziati con separate registrazioni di carico e scarico. 2. Non sono, in particolare, soggetti ad inventario le riviste ed il materiale librario, fermo restando l'obbligo di registrazione del medesimo nella biblioteca di circolo o di istituto. Le istituzioni scolastiche si adeguano alle eventuali disposizioni specifiche ema- nate dalla Provincia di Trento in ordine alla catalogazione dei beni librari ed in merito alla conservazione ed alla tutela di opere di particolare valore storico, artistico, documentario e scientifico.