Art. 12.
                          Custodia dei beni
 
   1. La custodia dei beni fruttiferi, quali i titoli e i valori,  e'
affidata  all'azienda  o  all'istituto  di  credito che disimpegna il
servizio di cassa per il circolo o istituto.
   2.  I  beni  immobili e i beni mobili infruttiferi sono assunti in
consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico o dal pre-
side. La consegna si effettua per mezzo  della  sottoscrizione  delle
relative scritture inventariali.
   3.  In  caso  di avvicendamento del direttore didattico o del pre-
side, il passaggio di gestione avviene tra il consegnatario uscente e
il consegnatario subentrante. Nell'eventualita'  di  controversie  il
dirigente del Servizio istruzione ed assistenza scolastica designa un
funzionario per la verifica dell'inventario.