Art. 12. Custodia dei beni 1. La custodia dei beni fruttiferi, quali i titoli e i valori, e' affidata all'azienda o all'istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per il circolo o istituto. 2. I beni immobili e i beni mobili infruttiferi sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico o dal pre- side. La consegna si effettua per mezzo della sottoscrizione delle relative scritture inventariali. 3. In caso di avvicendamento del direttore didattico o del pre- side, il passaggio di gestione avviene tra il consegnatario uscente e il consegnatario subentrante. Nell'eventualita' di controversie il dirigente del Servizio istruzione ed assistenza scolastica designa un funzionario per la verifica dell'inventario.