Art. 13.
       Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico
 
  1.  La  custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
laboratori, delle officine e dei reparti e'  affidata  dal  direttore
didattico  o  dal  preside  ai  rispettivi  docenti  mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore
didattico o dal preside e dal docente interessato  che  risponde  del
buon utilizzo e conservazione delle attrezzature e dei materiali. Per
tali  interventi  il  docente  si  avvale  del  personale  tecnico  a
disposizione.
   2. Qualora piu' docenti utilizzino  lo  stesso  laboratorio  e  le
stesse  dotazioni,  la  supervisione  circa il loro miglior utilizzo,
stato d'uso e' rinnovo e' assegnata dal  direttore  didattico  o  dal
preside  al  docente  che  si  dichiari  disponibile o, in difetto di
questi, al docente che ne fa uso prevalente.
   3. Il  docente,  quando  sia  trasferito  o  cessi  dal  servizio,
riconsegna   al   direttore  didattico  o  al  preside  il  materiale
didattico, tecnico e scientifico affidatogli.