Art. 13. Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico 1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori, delle officine e dei reparti e' affidata dal direttore didattico o dal preside ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore didattico o dal preside e dal docente interessato che risponde del buon utilizzo e conservazione delle attrezzature e dei materiali. Per tali interventi il docente si avvale del personale tecnico a disposizione. 2. Qualora piu' docenti utilizzino lo stesso laboratorio e le stesse dotazioni, la supervisione circa il loro miglior utilizzo, stato d'uso e' rinnovo e' assegnata dal direttore didattico o dal preside al docente che si dichiari disponibile o, in difetto di questi, al docente che ne fa uso prevalente. 3. Il docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, riconsegna al direttore didattico o al preside il materiale didattico, tecnico e scientifico affidatogli.