Art. 14. Direttive in ordine ai beni 1. La Giunta Provinciale puo' emanare specifiche direttive in ordine alla gestione dei beni immobili, fermo restando che la responsabilita' per la copertura assicurativa R.C., del proprietario ed incendio dei fabbricati ospitanti le istituzioni scolastiche ricade sul proprietario degli immobili.