Art. 14.
                     Direttive in ordine ai beni
 
   1. La Giunta Provinciale  puo'  emanare  specifiche  direttive  in
ordine  alla  gestione  dei  beni  immobili,  fermo  restando  che la
responsabilita' per la copertura assicurativa R.C., del  proprietario
ed  incendio  dei  fabbricati  ospitanti  le  istituzioni scolastiche
ricade sul proprietario degli immobili.