Art. 15.
                          Mezzi finanziari
 
   1.  I  mezzi  finanziari,  di  cui  le   istituzioni   scolastiche
dispongono in tutto od in parte, comprendono:
     a) i finanziamenti della Provincia autonoma di Trento;
     b)  i  finanziamenti ed i contributi dello Stato o di altri enti
pubblici;
     c) i contributi di altre istituzioni, imprese o privati;
     d) le rendite derivanti dal patrimonio;
     e) le rendite derivanti da lasciti o donazioni;
     f) le tasse ed i contributi scolastici;
     g)  i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2
della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
     h) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.