Art. 15. Mezzi finanziari 1. I mezzi finanziari, di cui le istituzioni scolastiche dispongono in tutto od in parte, comprendono: a) i finanziamenti della Provincia autonoma di Trento; b) i finanziamenti ed i contributi dello Stato o di altri enti pubblici; c) i contributi di altre istituzioni, imprese o privati; d) le rendite derivanti dal patrimonio; e) le rendite derivanti da lasciti o donazioni; f) le tasse ed i contributi scolastici; g) i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29; h) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.