Art. 17.
                       Bilancio di previsione
 
   1. Il bilancio  di  previsione  annuale  e'  di  competenza.  Esso
comprende  le  somme  che  si  prevede  di  accertare e quelle che si
prevede di impegnare entro l'esercizio finanziario cui  si  riferisce
il bilancio stesso.
   2.  Il  bilancio  di  previsione  e' unico anche se contenente due
gestioni: una per la parte statale comprensiva di  tutte  le  entrate
provenienti  da  fonte  statale e di tutte le relative uscite l'altra
per quella provinciale comprensiva di tutte le residue entrate  e  di
tutte  le  relative  uscite.  Le  due  gestioni  sono  evidenziate in
distinti capitoli di entrata e di spesa.
   3. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.