Art. 18.
                        A d e m p i m e n t i
 
   1.  Ogni  anno  la  giunta  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  3
predispone   il   bilancio   di   previsione  relativo  all'esercizio
finanziario  successivo  e  lo  presenta  entro  il  15  novembre  al
consiglio  di  circolo  o di istituto per l'adozione della prescritta
deliberazione, corredato da una relazione  illustrativa  dei  singoli
stanziamenti  e,  per  le  unita'  scolastiche dotate di personalita'
giuridica, dalla relazione dei revisori dei conti.
   2. Entro il 30 novembre  il  bilancio  di  previsione  e'  inviato
completo  di tutta la documentazione al sovrintendente scolastico per
l'approvazione. La documentazione deve tener conto della  separazione
delle due gestioni, statale e provinciale.