Art. 2.
          Presidente del consiglio di circolo o di istituto
 
   1. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno,  tra
i  rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni,  un presidente. Puo'
essere eletto anche un vice presidente.
   2. Il presidente:
     a) convoca e presiede il consiglio di circolo o di istituto;
     b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad  un  membro
del consiglio stesso;
     c)  autentica,  con  la  propria firma, i verbali delle adunanze
redatti dal segretario del consiglio;
   3. In caso di impedimento o di assenza del  presidente  ne  fa  le
veci   il   vice  presidente  o,  in  mancanza  di  quest'ultimo,  il
consigliere piu' anziano di eta'.