Art. 2. Presidente del consiglio di circolo o di istituto 1. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente. Puo' essere eletto anche un vice presidente. 2. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di circolo o di istituto; b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio; 3. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere piu' anziano di eta'.